Autorizzazione Trasporto Animali
Autorizzazione Trasporto Animali
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Allevatori che trasportano gli animali veicoli agricoli o con mezzi propri, per particolari circostanze legate perlopiù alle varie esigenze zootecniche che un’azienda si trova ad affrontare nel corso dell’anno (pascolo, alpeggio, ecc.), è prevista una deroga al regolamento in oggetto, così come per gli equidi di proprietà, trasportati con propri mezzi di trasporto.
Descrizione
Le varie problematiche legate alla movimentazione degli animali hanno assunto sempre più rilevanza, dal punto di vista normativo, nella comunità europea in particolar modo quando si sono aggiunte, oltre alle esigenze sanitarie legate alla prevenzione delle malattie trasmissibili da animale ad animale e da animale all’uomo (zoonosi), quelle riferite alla protezione degli animali dai vari fattori di stress.
In particolare tali tematiche, unite imprescindibilmente al concetto di benessere animale, si rivelano argomento sempre più oggetto di confronti e dibattiti fra gli stessi cittadini europei nella duplice veste di utenti e consumatori consapevoli.
A questo proposito è entrato in vigore nel 2007 il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto che modifica le direttive 54/432/CE e 93/119/CE e si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, comprendendo anche i controlli specifici che gli enti competenti devono effettuare sulle partite in entrata ed uscita dalla Comunità.
Per il trasporto di animali effettuato dagli allevatori con veicoli agricoli o con mezzi propri, per particolari circostanze legate perlopiù alle varie esigenze zootecniche che un’azienda si trova ad affrontare nel corso dell’anno (pascolo, alpeggio, ecc.), è prevista una deroga al regolamento in oggetto, così come per gli equidi di proprietà, trasportati con propri mezzi di trasporto.
In particolare tali tematiche, unite imprescindibilmente al concetto di benessere animale, si rivelano argomento sempre più oggetto di confronti e dibattiti fra gli stessi cittadini europei nella duplice veste di utenti e consumatori consapevoli.
A questo proposito è entrato in vigore nel 2007 il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto che modifica le direttive 54/432/CE e 93/119/CE e si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, comprendendo anche i controlli specifici che gli enti competenti devono effettuare sulle partite in entrata ed uscita dalla Comunità.
Per il trasporto di animali effettuato dagli allevatori con veicoli agricoli o con mezzi propri, per particolari circostanze legate perlopiù alle varie esigenze zootecniche che un’azienda si trova ad affrontare nel corso dell’anno (pascolo, alpeggio, ecc.), è prevista una deroga al regolamento in oggetto, così come per gli equidi di proprietà, trasportati con propri mezzi di trasporto.
Come fare
Nello specifico, all’interno della nostra regione, tenuto conto delle particolari esigenze della nostra realtà zooeconomica, dopo un attento studio dell’argomento piuttosto complesso, a partire da gennaio 2008 si è deciso di impostare le varie autorizzazioni nel modo seguente, riassunto nella seguente tabella:
1) Autorizzazione trasporto animali propri e con proprio mezzo di trasporto entro i 50 km o nei limiti della Valle d'Aosta
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- solo animali di proprietà del trasportatore o da esso detenuti, con proprio mezzo di trasporto
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- ampio ventaglio di tipologie di mezzi autorizzabili (grandi e piccoli autocarri, gabbie e cassoni)
Rientrano in tale tipologia autorizzativa tutti i trasporti effettuati con il proprio mezzo degli animali della propria azienda per tragitti rientranti nei confini della Regione o anche al di fuori di essa ma entro la distanza di 50 km dal punto di partenza.
L’autorizzazione vale 5 anni, viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa, previo parere favorevole del veterinario dell’AUSL a cui dovrà essere sottoposto annualmente il mezzo per una valutazione d’idoneità.
A differenza del precedente sistema autorizzativo non sarà più necessario andare in Comune a portare il rinnovo annuale del veterinario dell’AUSL in quanto sarà questo ultimo a effettuare direttamente la vidimazione dell’autorizzazione.
Sono utilizzabili a tale fine autocarri di piccole, medie e grandi dimensioni, come anche possono essere autorizzabili al trasporto gabbie e cassoni purché posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente o vengano trasportati su veicoli adatti.
Con tale normativa si è cercato di offrire soluzioni autorizzative a tutti i trasporti per brevi tratti compresi quelli relativi a specie minori, quali ad esempio gli ovi-caprini, facilitando la messa a norma del trasporto degli animali vivi e favorendo una maggior tutela del benessere di questi ultimi durante gli spostamenti.
2) Autorizzazione trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore, non del mezzo, anche se comunque il mezzo viene visionato dal veterinario di zona all’atto della formalizzazione della pratica
- maggiori requisiti tecnici richiesti al mezzo (sistema di illuminazione interna, paratie mobili, rampa con inclinazione massima definita e con protezioni laterali)
- procedure operative
- certificato d’idoneità per conducenti e guardiani
3) Autorizzazione trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi (lunghi viaggi)
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore e del mezzo (certificato di omologazione)
- ulteriori requisiti tecnici del mezzo (controllo della temperatura, sistema di navigazione satellitare ecc.)
- procedure operative
- piano di emergenza
- certificato per conducenti e guardiani
4) Autorizzazione trasporto equidi senza finalità economiche
(intese come trasporto di propri equidi con proprio mezzo di trasporto e comunque non per macello)
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- senza limiti di durata del viaggio.
Tale tipologia autorizzativa è rivolta a chi trasporta con il proprio veicolo equidi propri o di appartenenza al proprio nucleo familiare per finalità non commerciali, come ad esempio per trasferimento degli animali tra maneggi diversi, per partecipazione ad una gara, per attività culturali, ludiche e sportive, esclusi i trasporti per l’invio degli animali al macello.
Lo spirito del legislatore è quello di non assoggettare a tutti gli adempimenti ed ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE 1/2005 chi trasporta i propri cavalli intesi come “animali da affezione” in quanto già tutelati dalla natura stessa del rapporto tra proprietario e animale.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa previo parere favorevole del veterinario AUSL competente per territorio dopo esame del mezzo, ha valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
1) Autorizzazione trasporto animali propri e con proprio mezzo di trasporto entro i 50 km o nei limiti della Valle d'Aosta
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- solo animali di proprietà del trasportatore o da esso detenuti, con proprio mezzo di trasporto
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- ampio ventaglio di tipologie di mezzi autorizzabili (grandi e piccoli autocarri, gabbie e cassoni)
Rientrano in tale tipologia autorizzativa tutti i trasporti effettuati con il proprio mezzo degli animali della propria azienda per tragitti rientranti nei confini della Regione o anche al di fuori di essa ma entro la distanza di 50 km dal punto di partenza.
L’autorizzazione vale 5 anni, viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa, previo parere favorevole del veterinario dell’AUSL a cui dovrà essere sottoposto annualmente il mezzo per una valutazione d’idoneità.
A differenza del precedente sistema autorizzativo non sarà più necessario andare in Comune a portare il rinnovo annuale del veterinario dell’AUSL in quanto sarà questo ultimo a effettuare direttamente la vidimazione dell’autorizzazione.
Sono utilizzabili a tale fine autocarri di piccole, medie e grandi dimensioni, come anche possono essere autorizzabili al trasporto gabbie e cassoni purché posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente o vengano trasportati su veicoli adatti.
Con tale normativa si è cercato di offrire soluzioni autorizzative a tutti i trasporti per brevi tratti compresi quelli relativi a specie minori, quali ad esempio gli ovi-caprini, facilitando la messa a norma del trasporto degli animali vivi e favorendo una maggior tutela del benessere di questi ultimi durante gli spostamenti.
2) Autorizzazione trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore, non del mezzo, anche se comunque il mezzo viene visionato dal veterinario di zona all’atto della formalizzazione della pratica
- maggiori requisiti tecnici richiesti al mezzo (sistema di illuminazione interna, paratie mobili, rampa con inclinazione massima definita e con protezioni laterali)
- procedure operative
- certificato d’idoneità per conducenti e guardiani
3) Autorizzazione trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi (lunghi viaggi)
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore e del mezzo (certificato di omologazione)
- ulteriori requisiti tecnici del mezzo (controllo della temperatura, sistema di navigazione satellitare ecc.)
- procedure operative
- piano di emergenza
- certificato per conducenti e guardiani
4) Autorizzazione trasporto equidi senza finalità economiche
(intese come trasporto di propri equidi con proprio mezzo di trasporto e comunque non per macello)
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- senza limiti di durata del viaggio.
Tale tipologia autorizzativa è rivolta a chi trasporta con il proprio veicolo equidi propri o di appartenenza al proprio nucleo familiare per finalità non commerciali, come ad esempio per trasferimento degli animali tra maneggi diversi, per partecipazione ad una gara, per attività culturali, ludiche e sportive, esclusi i trasporti per l’invio degli animali al macello.
Lo spirito del legislatore è quello di non assoggettare a tutti gli adempimenti ed ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE 1/2005 chi trasporta i propri cavalli intesi come “animali da affezione” in quanto già tutelati dalla natura stessa del rapporto tra proprietario e animale.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa previo parere favorevole del veterinario AUSL competente per territorio dopo esame del mezzo, ha valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
Cosa serve
Prevenzione delle malattie trasmissibili da animale ad animale e da animale all’uomo (zoonosi), quelle riferite alla protezione degli animali dai vari fattori di stress.
Cosa si ottiene
1. una Autorizzazione al trasporto animali propri e con proprio mezzo di trasporto entro i 50 km o nei limiti della Valle d'Aosta l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune;
2. una Autorizzazione al trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi, tale autorizzazione, rientrante per intero nell’applicazione del Regolamento 1/2005 CE, è riferita non al mezzo ma al trasportatore il quale però dovrà fornire all’AUSL garanzie in fatto di dotazione di attrezzature, personale e procedure operative sufficienti a soddisfare quanto previsto dalla suddetta normativa.
Questa autorizzazione permette di trasportare gli animali entro le 8 ore, concedendo inoltre la possibilità di trasportare anche animali di altri proprietari.
Viene richiesto al conducente, a cui il trasportatore si appoggia e che può coincidere con il trasportatore stesso, il possesso di un “certificato di idoneità” che viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’AUSL previo superamento dell’esame finale di un apposito corso di formazione della durata di circa 3 mezze giornate (12 ore).
3. Autorizzazione al trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi, viene rilasciata dall’AUSL, come per la precedente autorizzazione non sono previste vidimazioni annuali ma il mezzo può essere soggetto a vigilanze da parte dei veterinari ufficiali.
4. Autorizzazione al trasporto equidi senza finalità economiche, viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa previo parere favorevole del veterinario AUSL competente per territorio dopo esame del mezzo, ha valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
2. una Autorizzazione al trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi, tale autorizzazione, rientrante per intero nell’applicazione del Regolamento 1/2005 CE, è riferita non al mezzo ma al trasportatore il quale però dovrà fornire all’AUSL garanzie in fatto di dotazione di attrezzature, personale e procedure operative sufficienti a soddisfare quanto previsto dalla suddetta normativa.
Questa autorizzazione permette di trasportare gli animali entro le 8 ore, concedendo inoltre la possibilità di trasportare anche animali di altri proprietari.
Viene richiesto al conducente, a cui il trasportatore si appoggia e che può coincidere con il trasportatore stesso, il possesso di un “certificato di idoneità” che viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’AUSL previo superamento dell’esame finale di un apposito corso di formazione della durata di circa 3 mezze giornate (12 ore).
3. Autorizzazione al trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi, viene rilasciata dall’AUSL, come per la precedente autorizzazione non sono previste vidimazioni annuali ma il mezzo può essere soggetto a vigilanze da parte dei veterinari ufficiali.
4. Autorizzazione al trasporto equidi senza finalità economiche, viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa previo parere favorevole del veterinario AUSL competente per territorio dopo esame del mezzo, ha valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
Tempi e scadenze
1. una Autorizzazione al trasporto animali vale 5 anni, il mezzo è sottoposto annualmente per una valutazione d’idoneità.
2. una Autorizzazione al trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi, vale 5 anni, non è soggetta a verifica annuale del mezzo il quale potrà però essere controllato in sede di vigilanza dai veterinari AUSL o dalle Forze dell’Ordine
3. Autorizzazione al trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi, dura 5 anni, non sono previste vidimazioni annuali ma il mezzo può essere soggetto a vigilanze da parte dei veterinari ufficiali.
4. Autorizzazione al trasporto equidi senza finalità economiche, a valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
2. una Autorizzazione al trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi, vale 5 anni, non è soggetta a verifica annuale del mezzo il quale potrà però essere controllato in sede di vigilanza dai veterinari AUSL o dalle Forze dell’Ordine
3. Autorizzazione al trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi, dura 5 anni, non sono previste vidimazioni annuali ma il mezzo può essere soggetto a vigilanze da parte dei veterinari ufficiali.
4. Autorizzazione al trasporto equidi senza finalità economiche, a valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2024 09:08:01
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