Il Comune, ai sensi del comma 1 dell’art. 11bis della legge regionale 20/1999, con apposito atto dell’organo competente, istituisce lo svolgimento sul proprio territorio di mostre-mercato (non più di tre all’anno), ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.