A chi è rivolto

Le unioni Civili sono un istituto introdotto nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Le Unioni Civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Descrizione

Il procedimento riguarda la formazione dell'atto col quale si costituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso, previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge.


Come fare

La richiesta può essere presentata all'ufficio di Stato civile di un qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza.

Cosa serve

Per procedere occorre:
• compilare il modulo di richiesta
• concordare un appuntamento con l'ufficio Servizi Demografici

Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione di Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\consolare in Italia dello Stato estero di cittadinanza, legalizzato a norma di legge, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Cosa si ottiene

L'inizio o cessazione di un'unione civile.

Tempi e scadenze

1° APPUNTAMENTO - Redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile:
Le coppie verranno richiamate e invitate a presentarsi nel giorno concordato, presso l’Ufficio Servizi Demografici.
In tale prima fase le parti compaiono congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. L’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato i presupposti, redige un verbale della richiesta ricevuta, che sottoscrive insieme alle parti.
Nello stesso verbale invita le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Si procederà solo in caso di esito positivo della verifica dei presupposti di legge.
La data del secondo appuntamento verrà concordata in base alla tempistica dell'istruttoria, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla redazione del verbale di richiesta, e comunque il termine previsto dall'art. 7 0 ter del D.P.R. 3/11/2000 N.396.

Verifica dei requisiti:
nei 30 giorni successivi alla redazione del verbale di richiesta, l’ufficiale di stato civile effettua le verifiche sull’esattezza della dichiarazione, e può acquisire d’ufficio ulteriori documenti atti ad escludere la presenza di cause ostative.
L’ufficiale di stato civile può chiedere anche la rettifica di dichiarazioni erronee, o incomplete nonché l’esibizione di documenti per eseguire le verifiche necessarie presso i Comuni di nascita e di residenza, se diversi da Gressoney-Saint-Jean.
Se l’ufficiale di stato civile nelle sue verifiche accerta che esistono cause impeditive, o che non sussistono i presupposti per rendere la dichiarazione, ne dà immediata comunicazione alle parti.

2° APPUNTAMENTO - Redazione del verbale di costituzione di unione civile:
A seguito delle verifiche effettuate, le parti si presenteranno alla data concordata, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione civile. Nel giorno indicato le parti, alla presenza di due testimoni, esprimono personalmente e congiuntamente la volontà di costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile
L’ufficiale di Stato Civile riceve tale volontà iscrivendola su apposito verbale, dopo aver dato lettura dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76 /2016 che regolano i diritti ed i doveri delle parti. Tale verbale viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.
Contestualmente all’atto di costituzione dell’unione civile possono essere rese le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni, altrimenti si può anche scegliere la separazione dei beni.
Le parti inoltre possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale di Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.
L’Ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge. Il documento attestante la costituzione dell’unione è rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
Trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso
In caso di unione civile o matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, sarà sufficiente:
- chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione,
- ovvero consegnare di persona, presentando il modulo di richiesta all’ Ufficio Servizi Demografici previo appuntamento, la copia integrale dell’atto di matrimonio o atto di unione civile estero, tradotto e legalizzato a norma di legge, affinché venga poi trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili.

Cessazione della Unione civile
L’Unione civile si scioglie in caso di :
1) morte di una delle parti
2) per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.
3) a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
4) nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
5) per rettificazione di sesso di una delle parti

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale)

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 29/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 29/11/2023 11:35:13

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